La Camera italiana ha dato il via libero definitivo al disegno di legge Nordio. Il disegno di legge è stato approvato in seconda lettura da Montecitorio, in un identico testo rispetto a quello trasmesso dal Senato, e dunque ora diventa legge dello Stato.
Con questo provvedimento si apportano modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario ed al codice dell'ordinamento militare.
Tra le misure principali l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, novità sul reato di traffico di influenze illecite e sulle intercettazioni.
Per quanto riguarda l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, viene abolita la norma del Codice penale che punisce il pubblico ufficiale che violando consapevolmente leggi, regolamenti o l'obbligo di astensione, cagiona un danno ad altri o si procura un vantaggio patrimoniale. Nel 2020 questo articolo era stato modificato specificando che il reato non si poteva configurare in presenza di margini di discrezionalità amministrativa nell'adozione di un provvedimento. Ora questa disposizione viene cancellata del tutto.
Con il decreto carceri l'esecutivo ha comunque reintrodotto una parziale copertura penale per gli abusi patrimoniali dei pubblici ufficiali.
Sulle intercettazioni e la tutela del terzo estraneo non dovranno più essere riportate le conversazioni e i dati relativi a soggetti non coinvolti dalle indagini, se non considerati rilevanti per il procedimento. E nella richiesta di misura cautelare del Pm e nell'ordinanza del giudice non dovranno essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia considerato indispensabile per l'esposizione degli elementi rilevanti.
Tra le altre novità più importanti, l'introduzione di un organo collegiale, formato da 3 giudici, per l'adozione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere che attualmente è invece sempre disposta dal giudice monocratico (per consentire le necessarie assunzioni, l'entrata in vigore è differita di due anni). La collegialità è prevista solo in fase di indagini ed è estesa anche alle pronunce di aggravamento della misura cautelare e all'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza detentive ma non quando la misura è adottata durante le procedure di convalida di arresto o fermo.
Previsto inoltre un limite di età per i giudici popolari in corte d'assise: il requisito massimo è fissato a 65 anni e deve sussistere soltanto al momento della nomina.
Davide Fifaco