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Secondo i giudici della corte costituzionale l'articolo 48 della Legge sulla scuola elementare e l'articolo 11 della Legge sui diritti particolari delle comunità nazionali italiana e ungherese nel settore educazione e formazione non sono incostituzionali. Rispecchiano in pieno quelli che sono i diritti costituzionali e le specificità delle due minoranze autoctone in campo scolastico nei territori nazionalmente misti. Due modelli distinti con asili e scuole con lingua d'insegnamento italiana nei comuni istriani e scuole bilingui nelle aree dell'Oltremura dove vive la minoranza ungherese.

La verifica costituzionale, richiesta poco meno di quattro anni fa dal Consiglio di Stato riguardava in particolare le scuole bilingui, sul diritto dei genitori, non appartenenti alla minoranza magiara, di iscrivere i figli nelle scuole, pubbliche o private, esclusivamente del proprio circondario, dove risiedono. Secondo il Consiglio di stato l'articolo non consentirebbe ai bambini sloveni di isciversi liberamente in una scuola al di fuori del proprio circondario e questo violerebbe il loro diritto ad un'istruzione adeguata, perchè frequentare una scuola bilingue li penalizzerebbe. Secondo il Consiglio di stato una soluzione potrebbe essere istituire scuole slovene sul territorio nazionalmente misto dell'Oltremura oppure consentire ai bambini della maggioranza di iscirveris in una scuola al di fuori del proprio circondario. L'articolo 48 consente l'iscrizione in un altra scuola solo con il permesso della stessa. Per la Corte Costituzionale i modelli scolastci vigenti sono in conformità con la Costituzione e con le norme internazionali per la tutela dei diritti delle minoranze nazionali. (ld)