Secondo la Corte Costituzionale slovena le disposizioni dei decreti impugnati relativi all’obbligo di mascherina e disinfezione delle mani nei luoghi chiusi avrebbero interferito con il diritto alla libertà di movimento garantito dalla Costituzione. Il Governo, secondo i giudici, può introdurre le misure citate solo se è possibile appoggiarsi giuridicamente ad una legge che si esprima in modo sufficientemente preciso su questo tema.
La Corte ha ritenuto che nel 2020 non esistessero le basi nella legge sulle malattie infettive per l'introduzione di una misura obbligatoria sia riguardo l’utilizzo di una mascherina protettiva sia per la disinfezione delle mani in luoghi pubblici chiusi. Ciò non esclude il fatto che, in caso di epidemia il Governo abbia il dovere costituzionale di tutelare adeguatamente la salute e la vita umana, se necessario, anche interferendo proporzionalmente con gli altri diritti umani e le libertà fondamentali dei suoi cittadini; ma implica che l’imposizione debba essere fatta tenendo conto delle leggi in vigore, “in modo da rispettare il principio di democrazia, lo stato di diritto e il principio di separazione dei poteri", hanno scritto i giudici.
I decreti sono scaduti nel corso del procedimento di revisione di costituzionalità, per cui la Corte Costituzionale non ha potuto annullarli, scegliendo, però, di constatarne lo stesso l'incoerenza con la Costituzione avendo sentito il dovere di esprimersi su “una questione costituzionale di carattere sistemico di particolare importanza, che potrebbe tornare ad essere rilevante in caso di peggioramento della situazione epidemiologica".
Barbara Costamagna