La Corte Suprema di cassazione ha respinto con un verdetto il ricorso del sindaco di un Comune lombardo, contro la decisione con la quale la Corte di Appello di Milano, il 9 giugno del 2017 aveva detto sì all'adozione di un bambino da parte di due padri.
I due genitori, dopo l'adozione ottenuta a New York, si erano anche sposati negli Stati Uniti. Secondo i giudici della Corte Suprema il fatto che il nucleo familiare sia omogenitoriale non può essere un elemento ostativo all'adozione, una volta che si è escluso l'accordo di maternità surrogata.
Per la delicatezza della questione e la novità del caso, la vicenda è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite con il verdetto depositato a seguito dell'udienza presieduta dal Primo presidente della Cassazione, Pietro Curzio.
In particolare, è stato rilevato che il provvedimento di adozione estero in questione "non si è fondato solo sul consenso dei genitori biologici ma anche sugli esiti di un'indagine relativa all'idoneità della coppia adottante". Questo significa che "il controllo giurisdizionale non si è limitato al riscontro del consenso dei genitori del minore ma ha avuto carattere complessivo, investendo tutte le parti del giudizio".
Per la Cassazione, se in casi del genere emerge "con obiettività probatoria" che la scelta "di privarsi del figlio minore da parte dei genitori biologici derivi da un intervento di carattere oneroso degli adottandi" o che il "consenso prestato" sia la conseguenza di un "accordo vietato e sanzionato penalmente dal nostro diritto interno" in quanto viola diritti fondamentali della persona, "come l'accordo sulla surrogazione di minore", allora devono essere valutate - al momento della trascrizione dell'atto o da parte dei giudice - non solo tutta la documentazione formale ma anche "le modalità di produzione" dell'adozione.
Davide Fifaco